Il DL 122/2021, all'art. 1, c. 2 indica che:
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo
non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai
frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS).
SI può consultare il testo del decreto al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto...