Tu sei qui

Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 e proroga del certificato di esenzione

Numero di protocollo: 
C.I.85
Data di emissione: 
02/12/2021

Con la presente si comunica che con decreto-legge 172/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti COVID-19 a tutto il personale scolastico.

L’obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2, D.L. 172/2021.

 OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

 VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE

I Dirigenti Scolastico assicurano il rispetto dell'obbligo e verificano immediatamente l'adempimento del   predetto   obbligo   vaccinale   acquisendo   le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

a)    l’effettuazione della vaccinazione ovvero

b)    il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione ovvero

c)    la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito ovvero

d)    l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c), il Dirigente scolastico invita l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti, il Dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L’atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

ü  l’immediata sospensione dal lavoro;

ü  il diritto alla conservazione del posto di lavoro;

ü  nessuna conseguenza disciplinare;

ü  la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L.26 novembre 2021.

SANZIONI

Il Decreto all’art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L’Ufficio competente all’accertamento della violazione è l’Ufficio Scolastico Regionale, l’importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 art.2 del D.L. 172 del 26.11.21 è punito con sanzione da parte del Prefetto di cui al comma 6, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500  e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordini di appartenenza.

PROROGA DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

QUANDO VIENE RILASCIATA

Si ricorda che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

MODALITÀ DI RILASCIO E SOGGETTI AUTORIZZATI

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;

  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 31 dicembre);

  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

                                                                                                           

   La dirigente scolastica

Luisa Zuccoli  

 

-      Allegato D.L. 172 del 26.11.2021

 

Sito realizzato da Pietro Fusi a partire da "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.