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Misure di contrasto Covid-19 dal 1 aprile 2022 (applicazione DL 24/2022)

Numero di protocollo: 
187/C.I.
Data di emissione: 
31/03/2022

Il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 ( decreto Riaperture) prevede dal 31 marzo, data di cessazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, una fase di progressivo rientro alla normalità dopo la fase emergenziale.
Ciò nonostante persistono esigenze di contrasto nella diffusione del virus che richiedono il mantenimento delle seguenti misure sino al 30 aprile 2022:
- Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
- Distanziamento, frequente igienizzazione delle mani e ogni altra disposizione prevista nel vigente protocollo di istituto.
Casi di positività
La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane in presenza anche nel caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività.
In assenza e fino a tre casi di positività per gli studenti e per il personale è previsto l’utilizzo di dispositivi delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un’autocertificazione.
Didattica digitale integrata
Le studentesse e gli studenti in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. Tale richiesta va inviata all’indirizzo di istituto LCIS00900X@istruzione.it.
La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Accesso al luogo di lavoro
Come richiamato sopra nel testo definitivo del Decreto è stato più chiaramente specificato l’obbligo per tutti i lavoratori di indossare fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro.
Si conferma fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, ad eccezione dei casi di esenzione o differimento dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2.
Accesso ai locali scolastici
Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.
Permangono infine i seguenti divieti
 Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid19.
 Divieto di accedere nei locali scolastici se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Zuccoli

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